Unioni civili - Contratti di convivenza e Trust
Legge n. 76 del 20 maggio 2016 (c.d. legge Cirinnà)

unioni1. Unioni civili

È di questi giorni la notizia che la cantante Paola Turci si è unita civilmente alla compagna Francesca Pasquale.

Ma cosa di intende quando parliamo di unione civile?

L’unione civile è l'unione tra due persone maggiorenni dello stesso sesso che permette di acquisire una serie di diritti, in parte simili alle coppie che hanno contratto un matrimonio.

L’unione civile è stata introdotta dalla Legge n. 76/2016 (cd. Legge Cirinnà) che ha previsto che possono unirsi civilmente due persone maggiorenni dello stesso esso, mediante una dichiarazione dinanzi all’Ufficiale di Stato, alla presenza di due testimoni.

La legge prevede che non possono contrarre unione civile coloro che sono sposati o già uniti civilmente ad altre persone, oppure non possono celebrarsi unioni civili tra soggetti che hanno vincoli di parentela, affinità o adozione.

Dall’unione civile nascono reciproci obblighi e diritti quali:

a) l'obbligo della reciproca assistenza morale e materiale;

b) l'obbligo di coabitazione;

c) l'obbligo di contribuire ai bisogni comuni in base alle sostanze e propria capacità di lavoro professionale e casalingo di ciascuna delle parti;

d) concorde decisione sull'indirizzo della vita familiare e della fissazione della residenza comune.

La legge non prevede espressamente l'obbligo di fedeltà o collaborazione, ma gli studiosi ritengono, in ogni caso, che tali doveri rientrino nel concetto di "assistenza morale e materiale".

Per quanto riguarda i diritti successori, le parti dell'unione civile, in caso di morte, sono considerate eredi legittimari. Questo è uno degli aspetti più innovativi della disciplina delle unioni civili. Inoltre, la parte dell'unione civile ha diritto a percepire l'indennità di mancato preavviso e il TFR del partner deceduto, nonché la pensione di reversibilità.

2. Contratti di convivenza (art. 50 L. n. 76/2016).

I contratti di convivenza sono stati introdotti dalla Legge Cirinnà e possono essere stipulati da due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. Tra le parti non devono sussistere legami di parentela, affinità o adozione o derivanti da matrimonio o unione civile.

Stipulare un contratto di convivenza offre una serie di tutele che sono già riconosciute alle coppie coniugate, come ad esempio il risarcimento del danno nel caso di decesso del convivente, l’assegnazione della casa familiare in presenza di figli minori, nel caso di scioglimento della convivenza oppure il diritto di abitazione in caso di morte del proprietario.

Con il contratto di convivenza le parti possono scegliere la residenza comune, il regime patrimoniale della comunione legale dei beni.

Il contratto deve avere forma scritta, ed è possibile rivolgersi anche ad un avvocato per la sua redazione.

3. Perché un trust a supporto di un contratto di convivenza?

Istituire un trust in cui far confluire un contratto di convivenza ha almeno due vantiggi: a) con un atto di trust è possibile includere tra i soggetti che s’intendono tutelare (c.d. beneficiari) anche soggetti espressamente esclusi dalla legge in commento, come ad esempio i figli adottivi o soggetti legati da un vincolo di parentela o di affinità con soggetto istitutore di un trust (c.d. disponente), anche nell’ipotesi in cui non sussistono legami affettivi di coppia o di reciproca assistenza morale o materiale tra il disponente ed i beneficiari; b) Il fondo dei beni conferiti in trust sono tutelati da un vincolo di destinazione per cui non sono soggetti a pignoramenti da parte dei creditori del disponente nè, tanto meno, dai creditori dei soggetti beneficiari.