La Negoziazione Assistita

famiglia2Cos’è la negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio?
È un percorso che si svolge al di fuori del Tribunale ed è volto al raggiungimento di una soluzione consensuale di separazione o divorzio che successivamente viene formalizzata in un accordo definito “convenzione di negoziazione assistita”.

In quali casi si può utilizzare?
SI PUO’ UTILIZZARE nel caso in cui si verifichi una crisi matrimoniale, ovvero i coniugi vogliano separarsi o divorziare, oppure nel caso in cui vogliano semplicemente modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio.


Come si svolge?
SI SVOLGE al di fuori del Tribunale ed è richiesta l’assistenza necessaria di almeno un legale per ciascuna parte. Il procedimento viene avviato conferendo mandato ad un legale il quale provvederà a formulare, per iscritto, all’altro coniuge l’invito ad addivenire ad una risoluzione negoziata della crisi familiare. Una volta confermata la volontà di entrambi i coniugi di avvalersi della procedura, gli avvocati tenteranno la conciliazione per addivenire ad un accordo definitivo che disciplini le condizioni di separazione o divorzio.


Come può concludersi la negoziazione assistita?
ALLA FINE del percorso di negoziazione i coniugi potranno:

1) aver raggiunto un accordo definitivo di negoziazione assistita che tengono luogo dei provvedimenti giudiziali in materia di separazione, divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione e divorzio;
2) non aver raggiunto un accordo ed in tal caso i coniugi dovranno optare per la via giudiziale al fine di regolare la crisi matrimoniale.

Anche le coppie con figli possono accedere alla negoziazione assistita?
, tutte le coppie possono accedere alla negoziazione assistita ma nel caso di coppie con figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap o economicamente non autosufficienti sono previste delle regole più stringenti. Difatti, in questo ultimo caso, nel termine perentorio di 10 giorni l’accordo raggiunto deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica. Quest’ultimo, dopo averne valutato il contenuto, può autorizzarlo se ritiene che corrisponda al maggiore interesse dei figli, oppure trasmetterlo entro cinque giorni al Presidente del Tribunale il quale a sua volta fisserà entro 30 giorni la comparizioni delle parti dinanzi a sé.


Quali sono i tempi della negoziazione assistita?
I TEMPI sono i seguenti: il percorso di negoziazione deve concludersi in un termine minimo di 30 giorni e massimo di 3 mesi.


Quali sono gli aspetti che possono essere regolati dalla negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio?
GLI ASPETTI che la convenzione può regolare possono essere sia di natura patrimoniale che non patrimoniale, difatti all’interno della convenzione di negoziazione le parti possono inserire disposizioni aventi ad oggetto sia profili economici, così come clausole e condizioni riguardanti le necessarie decisioni in tema di assegnazione della casa coniugale, di mantenimento di uno dei coniugi o della prole, sia profili di natura non economica, come ad esempio le modalità di affidamento dei figli.


Quali sono i vantaggi della negoziazione assistita?
I VANTAGGI della negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio sono:

1) riduzione dei tempi della separazione e del divorzio in quanto l'iter si completa di regola in 15-20 giorni complessivi. Una volta ottenuta l'autorizzazione della Procura, la separazione o il divorzio acquisiscono efficacia dal giorno della sottoscrizione dell'accordo in studio;
2) riduzione dei costi;
3) applicabilità della procedura a diverse situazioni familiari senza limitazioni (sia in presenza che in assenza di figli minori, maggiorenni non economicamente autosufficienti, figli incapaci o portatori di handicap);
4) costi molto più contenuti rispetto ad una procedura giudiziale di separazione e divorzio.

La negoziazione assistita è prevista dalla legge italiana?
. In Italia la negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio è disciplinata dall’articolo 6 del Decreto Legge n. 132 del 2014, convertito in Legge n. 162/2014, che permette ai coniugi di poter ricorrere a questa procedura, più celere e meno onerosa in termini economici, al fine di raggiungere un accordo che regoli gli aspetti più importanti della crisi coniugale.
Avv. Daria De Luca