La legge n. 112 del 22/06/2016, ha introdotto nel nostro ordinamento delle disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare e, per questo, ribattezzata “Dopo di Noi”.
In particolare si tratta di una disciplina inerente “l’assistenza, la cura e la protezione di soggetti affetti da disabilità grave non determinata da naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare, in quanto mancanti di entrambi i genitori o non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l’esistenza in vita dei genitori.”
La legge è rivoluzionaria sotto molti aspetti.
In particolare sono stati individuati degli istituti giuridici come il “Trust” o il “Contratto di Affidamento Fiduciario” (oltre a polizze specifiche e a vincoli di destinazione ex art 2645–ter c.c.) che danno luogo ad una forma di testamento evoluto in favore del soggetto da proteggere; in altri termini, è un atto che permette ai genitori di programmare in modo dettagliato ed inequivocabile tutti gli aspetti alla vita quotidiana delle persone da tutelare per il tempo in cui non potranno più prendersi cura di loro, affidandosi ad un soggetto (parente, fondazione, onlus, associazione, ente, società ecc. ecc.) che non potrà derogare a tali disposizioni.
Mi corre l’obbligo di precisare che il trust o il contratto di affidamento fiduciario non sostituiscono i richiamati istituti tradizionali di protezione dei soggetti deboli, ma si coordina con gli stessi con la supervisione istituzionale del Giudice Tutelare presso il Tribunale di competenza.
Non solo. La legge ha previsto la totale esenzione delle imposte (di successione e donazione) per tutti i conferimenti che i genitori, altri parenti o terzi vorranno far confluire nel fondo necessario per la realizzazione del programma contenuto nel trust o nel contratto di affidamento fiduciario.
Inoltre tale patrimonio non potrà essere aggredito da terzi o destinato per scopi diversi da quelli espressamente previsti nel programma.
La legge è intervenuta inoltre in soccorso delle famiglie economicamente disagiate istituendo un fondo destinato a realizzare numerose finalità, tra cui: attivare e potenziare programmi a supporto della domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare; realizzare interventi innovativi di residenzialità volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare ed di coabitazione (c.d. “co-housing”) che possono comprendere il pagamento degli oneri di acquisto, di locazione e di ristrutturazione; istituire dei programmi di accrescimento del livello di autonomia dei soggetti con gravi disabilità per il compimento degli atti della vita quotidiana.
In particolare si tratta di una disciplina inerente “l’assistenza, la cura e la protezione di soggetti affetti da disabilità grave non determinata da naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare, in quanto mancanti di entrambi i genitori o non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l’esistenza in vita dei genitori.”
La legge è rivoluzionaria sotto molti aspetti.
In particolare sono stati individuati degli istituti giuridici come il “Trust” o il “Contratto di Affidamento Fiduciario” (oltre a polizze specifiche e a vincoli di destinazione ex art 2645–ter c.c.) che danno luogo ad una forma di testamento evoluto in favore del soggetto da proteggere; in altri termini, è un atto che permette ai genitori di programmare in modo dettagliato ed inequivocabile tutti gli aspetti alla vita quotidiana delle persone da tutelare per il tempo in cui non potranno più prendersi cura di loro, affidandosi ad un soggetto (parente, fondazione, onlus, associazione, ente, società ecc. ecc.) che non potrà derogare a tali disposizioni.
Mi corre l’obbligo di precisare che il trust o il contratto di affidamento fiduciario non sostituiscono i richiamati istituti tradizionali di protezione dei soggetti deboli, ma si coordina con gli stessi con la supervisione istituzionale del Giudice Tutelare presso il Tribunale di competenza.
Non solo. La legge ha previsto la totale esenzione delle imposte (di successione e donazione) per tutti i conferimenti che i genitori, altri parenti o terzi vorranno far confluire nel fondo necessario per la realizzazione del programma contenuto nel trust o nel contratto di affidamento fiduciario.
Inoltre tale patrimonio non potrà essere aggredito da terzi o destinato per scopi diversi da quelli espressamente previsti nel programma.
La legge è intervenuta inoltre in soccorso delle famiglie economicamente disagiate istituendo un fondo destinato a realizzare numerose finalità, tra cui: attivare e potenziare programmi a supporto della domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare; realizzare interventi innovativi di residenzialità volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare ed di coabitazione (c.d. “co-housing”) che possono comprendere il pagamento degli oneri di acquisto, di locazione e di ristrutturazione; istituire dei programmi di accrescimento del livello di autonomia dei soggetti con gravi disabilità per il compimento degli atti della vita quotidiana.
Istruzioni per l’uso:
1) I destinatari della presente legge sono i soggetti con grave disabilità dichiarati tali ai sensi dell’art. 3, coma 3 della legge n. 104/92;
2) L’accesso alle misure di assistenza, cura e protezione è immediatamente operativo in quanto non necessita di decreto attuativo;
3) Anche le famiglie che non possogono i requisti prescritti dalla legge in commento posso accedere ad importanti benefici fiscali.
1) I destinatari della presente legge sono i soggetti con grave disabilità dichiarati tali ai sensi dell’art. 3, coma 3 della legge n. 104/92;
2) L’accesso alle misure di assistenza, cura e protezione è immediatamente operativo in quanto non necessita di decreto attuativo;
3) Anche le famiglie che non possogono i requisti prescritti dalla legge in commento posso accedere ad importanti benefici fiscali.